Open/Close Menu Consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale

Stante il difficile periodo di pandemia in cui ci troviamo, lo Studio legale Piscitelli&Partners è accanto ai propri clienti per rispondere agli innumerevoli interrogativi del tempo: è possibile, per i congiunti di un soggetto deceduto per il Coronavirus agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni (non patrimoniali, e quindi morali ed esistenziali) patiti per effetto del decesso del prossimo congiunto? La risposta va ricercata nelle regole ormai consolidate nella materia della responsabilità professionale medica. Soprattutto dopo le cosiddette sentenze di “San Martino” della III Sezione della Corte di Cassazione Civile del 11/11/2019. Con riferimento al Covid, è risaputo che molti decessi si sono verificati all’interno di strutture residenziali per anziani sofferenti di pluri-patologie: in pratica, il target ideale del virus; e ed è altrettanto noto che proprio in queste strutture sono stati originariamente messi in quarantena (in carenza di spazi presso le strutture pubbliche a ciò deputate) soggetti già infetti da Covid. Una simile scelta non si appalesa giustificabile secondo un retto criterio di buona organizzazione e gestione degli spazi nosocomiali. Quantomeno secondo i severi criteri stabiliti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Tribunale di Roma 22.06.15, Cassazione civile 5487/2019, Tribunale di Agrigento 370 2016). Nella vicenda del Covid, c’è stata una vera e propria, impressionante, accelerazione dei “saperi” e delle cognizioni scientifiche rispetto ai “presidi” assistenziali, terapeutici, farmaceutici contro l’aggressività del virus. Di tal che, se poteva ragionevolmente affermarsi che l’agente patogeno fosse difficile da trattare agli esordi del contagio, ciò è di gran lunga meno sostenibile con riferimento alle fasi più avanzate della epidemia.
Senza considerare che poi, un’altra linea possibile di azione risarcitoria potrebbe essere quella nei confronti del Ministero della Salute. Quantomeno laddove si individuassero nel comportamento e nelle azioni adottate da parte dell’amministrazione dello Stato profili di negligenza, sottovalutazione e cattiva gestione dell’emergenza.

CategoryDiritto civile
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