Ottime notizie anche per gli Insegnanti di Religione Cattolica non di ruolo: anche loro possono chiedere la ricostruzione della carriera a partire da quando maturano i requisiti previsti dalla legge; tale ricostruzione deve essere fatta considerando per intero tutto il periodo lavorato.
La Suprema Corte ha ormai affermato il principio di diritto per cui “in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio deve essere disapplicato l’art. 485 d.lgs. 297/1994 nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”. Deve cioè operarsi la ricostruzione della carriera, anche degli Insegnanti di Religione Cattolica, senza applicazione del meccanismo della decurtazione.
Anche il Tribunale Beneventano non poteva che uniformarsi a tale statuizione.
“Ancora un successo importante – ha commentato l’Avvocato Vincenzo Piscitelli – anche per gli Insegnati di Religione non di ruolo da me patrocinati; la scorsa settimana, infatti, una sentenza del Tribunale Beneventano, emessa relativamente ad un giudizio incardinato per ottenere l’integrale ricostruzione della carriera di una insegnante di religione non ancora immessa in ruolo, ha dato ragione a quest’ultima, riconoscendo alla stessa, ai fini giuridici ed economici, l’integrale servizio prestato in virtù dei contratti a tempo determinato.
Il Tribunale di Benevento ha infatti stabilito che nel caso in cui l’anzianità calcolata in applicazione della normativa interna, risulti essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta al docente di ruolo, detta normativa va disapplicata con diritto della parte al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento, con condanna dell’amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive, dunque, anche gli insegnanti di religione possono ottenere ulteriore tutela dei loro diritti contro l’uso distorto dei contratti a termine senza l’esistenza di reali esigenze.”.