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imposta ires

La chiarezza prima di tutto: non sempre il mondo delle tasse si presenta come leggibile e di facile comprensione. Per questo motivo oggi lo studio legale Piscitelli&Partners fornirà alcune delucidazioni sull’Imposta sul reddito delle società

 

Quella IRES che si rivolge alle “persone giuridiche” e viene disciplinata dal TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

Di cosa si tratta?

Il 1° gennaio 2014, l’Ires è chiamata a sostituire la precedente IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche), la tassa dedicata a tutti coloro ai quali non veniva applicata l’Irpef. Con il D.lgs. n. 344/2003, l’Italia adegua la propria legislazione in materia di tasse agli standard europei in vigore nei maggiori Paesi dell’Unione. Un passo verso l’armonizzazione dei regimi fiscali che da vita ad un’imposta proporzionale e personale basata su di un’aliquota fissa da applicare ai profitti delle società.
Probabilmente vi sarà capitato di incontrare questo tipo di tassazione leggendo di “corporate tax”, l’equivalente “anglofono” della nostra Ires. Negli anni l’aliquota unica ha subito una drastica riduzione percentuale, passando da un 33% iniziale (2003), al 27,5% del 2008 e al definitivo 24% promosso dalla Legge di stabilità del 2016.

A chi si riferisce?

Ma nella pratica quali sono i soggetti a cui l’Ires va applicata? La lista è lunga e comprende le società di mutua assicurazione, le società cooperative e le società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, ecc.) residenti nel territorio italiano, gli enti pubblici, gli enti privati, i consorzi e i trust residenti nel territorio italiano (sia che abbiano come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, sia che non lo abbiano), e – in più – qualsiasi tipo di società, con o senza personalità giuridica (compresi i trust), non residente nel territorio italiano, per i redditi prodotti in Italia.
Calcolo e pagamento dell’Ires
Anche l’Imposta sul Reddito delle Società presenta variazioni di calcolo, a seconda del tipo di società coinvolta:
– gli enti non commerciali residenti nel territorio italiano, tenuti ad aprire una partita Iva con contabilità separata per l’attività commerciale eventualmente svolta, calcolano l’Ires in base ad un reddito complessivo dato dalla somma di tutte le categorie di reddito, tenendo presente le regole di determinazione che la normativa IRPEF prevede per ogni caso specifico;
– le altre società, invece, determinano la base imponibile e applicano l’aliquota del 24%.

In Italia, base imponibile e aliquota sono messe per iscritto annualmente nel “modello redditi SC”, la dichiarazione dei redditi per le società. L’Agenzia delle Entrate, poi, riceverà telematicamente la documentazione attraverso il software dedicato “RedditiOnLine SC”, fornendo il via libera finale per il pagamento tramite modello F24 che dovrà avvenire entro e non oltre il periodo d’imposta. Generalmente la deadline per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate corrisponde all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura proprio del “periodo d’imposta” appena menzionato.
Oltre all’Ires, le S.p.A., S.r.l e S.a.p.a. devono pagare entro il mese di marzo la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Esenzioni IRES

Possibili esenzioni IRES sono regolamentate dall’articolo 74 del TUIR: vengono escluse dalla soggettività passiva Ires gli organi e le amministrazioni dello Stato, insieme ai principali enti locali (Regioni, province, comuni). A comma 5-quinquies TUIR, inoltre, si fa riferimento anche ad esenzioni per i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o con sede in Lussemburgo

CategoryDiritto civile