Aggiornarsi costantemente per far fronte a minacce, vecchie e nuove, al patrimonio storico, artistico e culturale più importante del mondo. Arrivano buone notizie in tema legislativo per quanto riguarda la nuova legge italiana a tutela dei beni artistici del nostro Paese
Dal 23 marzo 2022 la legge n.22/2022, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, fornisce finalmente nuovi strumenti per identificare reati e aggravanti all’interno del codice penale italiano. Fino a questo momento, infatti, le disposizioni in materia erano parte integrante unicamente del Codice dei beni culturali. Un cambio di rotta notevole che coinvolge nuove tipologie di reato, ampliamento dell’ambito di applicazione della confisca e l’inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale
La legislazione italiana e comunitaria
I nuovi strumenti predisposti dalla legge entrata in vigore il 23 marzo 2022 si rivelano utili anche a rispondere in maniera più adeguata ad indicazioni costituzionali ed europee. L’articolo 9 della Costituzione, infatti, tutela il patrimonio artistico e storico italiano: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura nonché tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
L’art. 3 del Trattato dell’Unione Europea, invece, delega alle istituzioni europee la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Le azioni congiunte tra Italia ed Ue vengono coordinate dall’art.6 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, fondamentale per disporre le competenze integrate tra Stati membri e istituzioni europee. Senza dimenticare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017.
Le modifiche al codice penale
Ma in sostanza, quali sono i nuovi reati previsti dalle recenti modifiche al codice penale? Il testo di legge prevede l’introduzione, all’interno del libro II del codice penale, del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. Gli articoli interessati nello specifico sono da art. 518-bis a art. 518-undevicies.
Questi i reati presi in considerazione dalla nuova legge:
– furto di beni culturali;
– appropriazione indebita di beni culturali;
– ricettazione di beni culturali;
– impiego di beni culturali provenienti da delitto;
– riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali;
– falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
– violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
– importazione illecita, uscita o esportazione illecite di beni culturali;
– contraffazione di opere d’arte.
– furto di beni culturali;
– appropriazione indebita di beni culturali;
– ricettazione di beni culturali;
– impiego di beni culturali provenienti da delitto;
– riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali;
– falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
– violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
– importazione illecita, uscita o esportazione illecite di beni culturali;
– contraffazione di opere d’arte.
Senza dimenticare l’art. 518-duodecies, dedicato alle sanzioni per distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Le sanzioni possono riguardare la reclusione da due a cinque anni, e una multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Le nuove aggravanti
La nuova legge introduce anche aggravanti, nel caso in cui il reato:
– cagiona un danno di rilevante gravità;
– è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
– viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
– è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
Estesa la responsabilità amministrativa degli enti
Attenzione anche al coinvolgimento più esteso degli enti nella responsabilità amministrativa. Le modifiche al d.lgs. 231/2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, estendono la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche al caso in cui i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio