Adeguarsi al diritto comunitario, aggiornare e semplificare le attuali norme in vigore, ed evitare procedure d’infrazione da parte della Commissione europea: è arrivato l’ultimo ok per l’approvazione al disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”
Dopo il via libera del Senato del 9 marzo 2022, anche l’VIII Commissione della Camera dei Deputati ha provveduto all’accettazione di alcuni emendamenti.
Le motivazioni
Ma per quale ragione la legislazione italiana è intervenuta in merito ai contratti pubblici? Sono tre gli obiettivi principali della nuova Legge che il governo dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore:
– Adeguare la disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,
– di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
– evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
Gli argomenti toccati
Numerose le macroaree toccate dal nuovo disegno di legge, tra cui la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Al contempo si è lavorato anche sull’attenta revisione delle competenze ANAC in materia di contratti pubblici, con l’obiettivo di delineare e rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.
Emendamenti approvati
Questo l’insieme dei principi estratti dagli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati:
– l’inserimento tra i principi e criteri direttivi della nuova lettera a-bis), ove è stato precisato che la legge delega dovrà contenere la “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”;
– la modificazione del testo della lettera c) tramite l’inserimento dell’obbligatorietà di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti, pertanto, nella finalità di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, si dovranno prevedere criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
– la modifica della lettera g) attraverso l’inserimento della facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici, il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
– l’inserimento, tra i principi e i criteri direttivi, della nuova lettera h-bis), nella quale si è previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in ipotesi eccezionali e previa adeguata motivazione;
– a modifica della lettera o) con la ridefinizione dei livelli di progettazione al fine della loro riduzione;
– la modifica della lettera cc) dove già si prescriveva l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, è stato aggiunto, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti, l’obbligo di indicare, nei documenti di gara o negli inviti, delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta;
– al comma 2, lettera h), dove già si disponeva la promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti, previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei, è stata aggiunta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.