Non vi sono ormai più dubbi sulla risarcibilità del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a termine, qualora non intervenga la stabilizzazione.
Anche le Corti di Appello, in seguito alla risoluzione giuridica della questione, da parte della Suprema Corte, si pronunciano favorevolmente sulla illegittimità delle assunzioni a termine.
Di recente, infatti, anche la Corte d’appello di Napoli, a definizione di un giudizio patrocinato dall’avv. Piscitelli, si è pronunciata favorevolmente, evidenziando l’abuso riconnesso al mantenimento ingiustificato della precarietà, anche per la mancata indizione, nel caso degli Insegnanti di Religione, di concorsi e per l’esclusione degli stessi dalla stabilizzazione di cui alla legge 107/2015.
Le sentenze, ha spiegato ancora una volta l’avvocato Piscitelli, si uniformano tutte ai principi affermati dalla Corte di legittimità: “Stante la impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ove i medesimi rapporti proseguono… è salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione di concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli”.
“La mia grande soddisfazione, ha commentato l’avv. Vincenzo Piscitelli consiste nel vedere realizzati non solo gli sforzi fatti con il mio studio legale per la tutela dei precari, ma anche il compiacimento degli stessi, che stanno ottenendo, dopo tanti sacrifici, un po’ di giustizia”.
I contratti di lavoro annuali, ove protrattisi oltre il triennio dalla indizione di un concorso, escludendo, nel contempo la possibilità di conversione sono illegittimi e i precari hanno diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento.
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