La direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con D.Lgs n. 206/2007 prevede che anche i titoli di sostegno conseguiti all’estero hanno piena validità nel territorio italiano.
In seguito ai ricorsi presentati dallo studio legale Piscitelli, il TAR Lazio ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere sulla istanza presentata dalle parti, relativa al riconoscimento del titolo abilitativo al sostegno, conseguito all’estero, richiamando la recentissima sentenza del Consiglio di Stato – sezione VII n. 1361/2023, sulla base dei principi stabiliti anche dall’Adunanza Plenaria del 29.12.2022 nonché della Corte di Giustizia.
“E’una soddisfazione davvero grande, ha commentato l’avv. Vincenzo Piscitelli, fondatore e titolare dello studio legale; questa vittoria è importante perché finalmente si apre la strada per il riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero; il MIM ha l’obbligo di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo estero e di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione verificando le condizioni richieste per accedere all’attività di insegnamento”.
Il Ricorso per la specializzazione sul titolo di sostegno conseguito all’estero dovrà necessariamente essere accolto.
Dunque i dinieghi del Ministero sono illegittimi e finalmente viene fatta giustizia anche per chi ha svolto i percorsi di abilitazione e specializzazione in uno stato dell’UE.
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