Fino a che punto i limiti di età all’interno dei bandi di concorsi pubblici si rivelano una modalità efficiente di ammissione?
La questione solleva non pochi dubbi anche a livello giuridico, e alcuni risvolti recenti chiariscono come la situazione non sia ancora del tutto risolta. Un caso valido da analizzare, infatti, risale al 7 dicembre scorso, quando a pubblicazione di un bando per l’assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato ha dato vita a una serie di cortocircuiti i cui esiti aprono interessanti prospettive.
L’esempio: il concorso da commissario
Un concorso come tanti, quello indetto con decreto del 3 dicembre 2021 dal Capo della Polizia, che ha originato nuovi spunti di riflessione sull’utilità dei limiti di età all’interno dei concorsi pubblici. L’articolo 3 del decreto, “Requisiti di partecipazione e cause di esclusione”, stabilisce, alla lettera d, che il limite di età è il trentesimo anno non compiuto. Le uniche eccezioni accolte riguardano un’elevazione di tale sogli fino a un massimo di tre anni, in caso di effettivo servizio militare prestato dal candidato. Limite che si prescinde anche per tutti coloro appartengano già alla Polizia di Stato. Se la provenienza è dall’Amministrazione Civile, allora la soglia raggiunge i 35 anni.
Ricorso al Tar del Lazio
Un candidato, però, viene ammesso al concorso pubblico dal TAR Lazio, che si affida ad una precedente rimessione da parte del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Una decisione che nasce da un’effettiva disparità tra giurisprudenza nazionale e le normative UE in materia di parità di trattamento e non discriminazione (la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, l’articolo 3 del TUE, l’articolo 10 del TFUE e l’articolo 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea).
La posizione del Consiglio di Stato
L’articolo 3 comma 6 della legge numero 127 del 15 maggio 1997 stabilisce che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione. Per quanto riguarda la figura professionale del commissario di polizia, invece, si fa riferimento al decreto legislativo numero 334 del 5 ottobre 2000, nel quale vengono stabiliti proprio dei limiti di età (articolo 3, comma 1). Il candidato, infatti, non potrà partecipare dopo aver superato i 30 anni di età, come specificato a comma6, legge numero 127 del 15 maggio 1997.
Le discrepanze individuate dal Consiglio di Stato vengono, a questo punto, sottoposte alla Corte di Giustizia.
La risposta della Corte di Giustizia
La IV Sezione della Corte di Giustizia ha chiarito come le circostanze appena enunciate rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE, trattandosi di una questione relativa all’accesso al lavoro nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a, della direttiva. L’articolo 2, inoltre, individua una discriminazione in base all’età, non giustificata poi ai sensi dei successivi articoli 4 e 6.
A confermare le conclusioni raggiunte dall’organo giuridico europea, si unisce anche la lettura delle funzioni di un commissario della Polizia di Stato (articolo 2, comma 2, del decreto numero 334 del 2000). Un ruolo non operativo, bensì direttivo e amministrativo: è evidente come il candidato a cui il bando si rivolge non debba necessariamente possedere caratteristiche fisiche, e dunque di età, di particolare.